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Studio Legale Associato Marchini & Moglia

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13-06-2005 - Obbligazioni argentine
Quali tutele può esercitare il risparmiatore che si ritenga leso dalle
perdite subite dalle obbligazioni argentine ? I "bond argentini" ed
altri strumenti finanziari sotto la lente d'ingrandimento. Premessa Le
note vicende legate al dissesto della Repubblica argentina e le
nefaste conseguenze che esse hanno determinato a discapito di molti
risparmiatori, hanno acceso in Italia, così come in altri Paesi, un
vivo dibattito in ordine all'efficacia delle misure di controllo
interno dei mercati previste dall'ordinamento. Aspre polemiche sono
state sollevate circa l'attività di controllo compiuta dalla Consob
(apposita commissione di vigilanza) nonché in relazione all'operato
degli intermediari finanziari, intendendo per essi quei soggetti
all'uopo autorizzati a compiere attività di raccolta e gestione del
risparmio. Per quanto più specificamente attiene alla tutela del
risparmiatore, particolare attenzione merita la valutazione della
condotta assunta dagli istituti di credito, posto che esse hanno
rappresentato e tuttora rappresentano l'interlocutore diretto a cui il
singolo cittadino si rivolge per affidare i propri risparmi. Le
seguenti riflessioni, dunque, dopo una premessa di carattere più
propriamente tecnico-economico, affrontano l'analisi della validità
degli ordini di acquisto di titoli "a rischio" e le azioni giudiziarie
a tutela del risparmiatore. A) Il quadro economico di riferimento Come
è ormai noto verso la fine dell'anno 2001, all'esito di un processo di
deterioramento delle condizioni macroeconomiche della Repubblica
Argentina, il Governo del Paese ha annunciato la moratoria sul proprio
debito. La decisione è stata preceduta da una serie di segnali che
lasciavano chiaramente intravedere la difficoltà dello Stato Argentino
di far fronte ai debiti contratti nei confronti dei milioni di
risparmiatori nazionali e stranieri. Già a far data da luglio 2000,
infatti, come si è sopra evidenziato, le cedole di alcune obbligazioni
emesse dal medesimo Paese non venivano corrisposte alla scadenza. La
capillare diffusione incontrata dai titoli presso la clientela retail
, può verosimilmente trovare giustificazione nella natura
dell'emittente (Stato Sovrano) che ha ingenerato nei confronti del
"risparmiatore medio" un particolare affidamento circa la solvibilità
del debitore. Per quanto concerne il rating attribuito alla Repubblica
Argentina, occorre preliminarmente rilevare che le principali agenzie
internazionali del sottore (Moody's, Standard & Poor's e Fitch)
suddividono i ratings attribuiti in "categoria investimento"
(investiment grade) e "categoria speculativa" (sub-investiment e
speculativ grade). In seno a ciascuna di esse, poi, sono presenti
diverse classi di merito, di diversa identificazione a seconda delle
agenzie che le attribuiscono, che denotano più compiutamente il grado
di rischio in termini di rimborso nel breve e nel medio-lungo termine.
In linea generale appartengono alla "categoria investimento" quelle
situazioni caratterizzate da un buon merito creditizio e rischio
limitato; alla "categoria speculativa", viceversa, quelle situazioni
caratterizzate da un rischio moderato o alto. Ciò premesso, tornando
alle obbligazioni argentine, è opportuno rilevare che la Repubblica
Argentina è sempre stata classificata dai principali operatori
internazionali del settore nella categoria speculativa
(sub-investiment e speculativ grade), sia pure su classi di merito
difformi a seconda del periodo di riferimento. In particolare, già
antecedentemente all'anno 2001, quando venne raggiunto il "default",
le obbligazioni argentine subirono vari declassamenti succedutisi nel
tempo. L'agenzia Moody's, ad esempio, nell'ottobre 1999 aveva
declassato i titoli emessi dallo Stato argentino dal primo al secondo
livello della categoria speculativa (da "Ba1" a "Ba2"). Al rating
"Ba2" viene attribuito il seguente significato: nel breve termine:
"Giudizio discutibile. La garanzia di interessi e capitale è limitata.
Non esiste pericolo di insolvenza a breve termine"; nel lungo periodo:
"Vulnerabilità ed esposizione ad avverse condizioni economiche,
finanziarie e settoriali" . B) Il quadro giuridico di riferimento
Sovviene ora la necessità di esaminare, sia pure sommariamente, il
complesso di norme e regolamenti cui devono attenersi i soggetti che
offrono e/o gestiscono gli strumenti finanziari, nel cui novero sono
comprese le emissioni obbligazionarie argentine (pubbliche o private).
I c.d. "bond" possono essere commercializzati attraverso l'"appello al
pubblico risparmio", mediante offerta direttamente al pubblico
attraverso operazioni di sollecitazione all'investimento, ovvero
mediante il "collocamento privato", che avviene per il tramite degli
investitori professionali e istituzionali (c.d.private placement" o
collocamento privato). In tale seconda ipotesi i titoli entrano
successivamente nel patrimonio degli investitori retail mediante
l'attività degli intermediari, nella loro veste di soggetti
autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento nei confronti
della clientela. L'attività svolta dagli investitori professionali e
istituzionali nell'acquisto di bond destinati al mercato privato, così
come per altri tipi di strumenti finanziari, è disciplinata dal Testo
Unico della Finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e la disciplina
secondaria contenuta nel Regolamento Consob n. 11.522/1998 ispirate
alla Direttiva Comunitaria n. 93/22/CEE (in particolare dall'art. 11),
nonché dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 23 luglio 1996, n.
418, in quanto non derogate, e dal correlato Regolamento Consob di
attuazione del 30 luglio 1997. In generale la normativa disciplina,
tra l'altro, i rapporti tra gli intermediari autorizzati e gli
investitori facendo richiamo a principi improntati alla "trasparenza e
la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei
soggetti abilitati, avendo a riguardo alla tutela degli investitori e
alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema
finaziario" . Più nel dettaglio l'art. 21 del T.u.f., prescrive che ai
soggetti autorizzati è fatto obbligo di: a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai
clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati; c) organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d)
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;e) svolgere una
gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati". La norma
prosegue prevedendo che "Nello svolgimento dei servizi le imprese di
investimento, le banche e le società di gestione del risparmio
possono, previo consenso scritto, agire in nome e per conto del
cliente". Detti principi di portata generale hanno avuto più puntuale
sviluppo negli artt. 26 e segg. del Regolamento Consob n. 11.522/98.
Detta Commissione, invero, in via preventiva ha disciplinato le regole
di comportamento a cui gli intermediari devono attenersi nel rapporto
con la clientela e di cui gli investitori possono giovarsi nello
svolgimento del rapporto contrattuale e anche, eventualmente, in sede
contenziosa per la verifica del corretto operato degli intermediari
medesimi. E' pacifico che dette regole di comportamento sono
finalizzate in via concorrente a determinare condotte di comportamento
a tutela dei mercati mobiliari a tutela, dunque, dell'economia
nazionale e nondimeno a tutelare il singolo risparmiatore, col quale
gli operatori autorizzati devono intrattenere relazioni corrette
improntate ai criteri di buona fede, trasparenza e correttezza. In
definitiva l'ordinamento di settore vigente mira a tutelare la parte
contrattualmente più debole del rapporto che viene ad instaurarsi tra
l'intermediario (banca) ed il cliente (risparmiatore) ed impone che si
svolga nel rispetto di regole predefinite e comunque nell'interesse
del privato investitore. E' assai evidente che la ratio dell'impianto
normativo, al fine di scongiurare fenomeni di squilibrio sociale ed
economico e di posizioni di dominio, mira a tutelare il
risparmiatore/investitore, soprattutto nei rapporti che egli intreccia
con quei soggetti che possiedono un bagaglio di esperienza e
professionalità (tanto da esercitare l'attività di intermediazione
sotto forma di impresa) certamente più qualificato. Detta tutela,
peraltro, trova più autorevole previsione nell'art. 47 della
Costituzione. Per quanto più specificamente attiene alla circolazione
nel mercato interno delle obbligazioni emesse dallo Stato Argentino, è
opportuno segnalare che nell'ambito delle istruttorie effettuate dalla
Consob particolare attenzione la medesima Commissione ha dedicato al
contenuto del paragrafo "Avvertenze per l'investitore". In esso sono
stati descritti dettagliatamente i rischi relativi all'emittente, con
particolare riferimento alla tipologia di rating ad esso attribuito, i
rischi inerenti lo strumento finanziario oggetto di quotazione, con
particolare riguardo all'assenza di garanzia e a possibili problemi di
liquidità dell'investimento, nonché le esemplificazioni dei
rendimenti. In una apposita nota contenuta nel medesimo paragrafo,
inoltre, si forniva la spiegazione del significato e numeri del
precitato rating. Nello specifico veniva precisato che il Servizio
Investitori di Moody's ed il Servizio di Rating di Standard's & Poor's
attribuivano alle obbligazioni della Repubblica Argentina un rating di
tipo speculativo. Nello stesso paragrafo, altresì, veniva specificato
che le obbligazioni emesse dallo Stato Argentino erano "adatte
unicamente ad investitori speculativi ed in condizioni di valutare e
sostenere rischi speciali" . Peraltro, durante l'Audizione informale
della Consob sulla diffusione in Italia di obbligazioni pubbliche
argentine tenutasi presso la Commissione Finanze della Camera dei
deputati il 27 aprile 2004, la menzionata Commissione Nazionale, a
fronte di numerosi segnalazioni/esposti presentati da investitori di
obbligazioni argentine, evidenziava in capo a taluni intermediari la
violazione di specifiche e frequenti violazioni. Agli intermediari,
invero, è fatto obbligo di acquisire "un'adeguata conoscenza degli
strumenti finanziari offerti e non possono effettuare o consigliare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento. Gli intermediari, inoltre, devono acquisire - anche
eventualmente desumendole dalla precedenti relazioni d'affari -
informazioni relative alla sua esperienza in materia di investimenti
in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, alla sua
propensione al rischio" . Nondimeno è doveroso rammentare che l'art.
21 del T.u.f. prevede l'obbligo gravante sugli intermediari di munirsi
di risorse e procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare
l'efficiente svolgimento dei servizi e, soprattutto, affinché i loro
ultimi fruitori (risparmiatori) siano garantiti da condotte improntate
alla correttezza ed equità. C) Nullità dell'ordine di acquisto di
obbligazioni Argentina a) Violazione degli artt. 5, 21, 23 D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58; artt. 26, 28 e 29 Regolamento Consob n.
11.552/1998 dell'1-7-1998; Comunicazione Consob, n. DI/30.396 del
21-4-2000; D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 418; Regolamento Consob di
attuazione del 30 luglio 1997 Esaurito sul piano generale l'esame
della normativa di riferimento, è opportuno affrontare nel dettaglio i
motivi posti a fondamento dell'invalidità dell'ordine di acquisto dei
bond argentini da parte del singolo risparmiatore. Veniamo ai motivi
di nullità. Non è contestabile che gli istituti di credito, in quanto
soggetti intermediari abilitati all'esercizio professionale nei
confronti del pubblico dei servizi di investimento ex art. 18 T.u.f.,
nell'esercizio dell'attività di raccolta e gestione del risparmio sono
tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge di cui al precitato
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria e delle disposizioni di cui al Regolamento Consob n.
11552/1998. E' necessario accertare, dunque, per venire al caso
concreto, se la banca contraente col risparmiatore abbia o meno
diligentemente osservato il richiamato impianto normativo e
regolamentare in occasione dei rapporti intercorsi col cliente. In tal
caso sarà dapprima opportuno accertare la tipologia di investimento
richiesta dal risparmiatore, sicché, ove questi abbia manifestato
interesse ad investimento volto alla conservazione del capitale ovvero
abbia mostrato scarsa propensione al rischio, in tal caso certamente
inopportuna è da ritenersi la proposta di acquisto di bond argentini.
E' opportuno segnalare, inoltre, che anche nell'ipotesi in cui il
risparmiatore non abbia espressamente manifestato l'interesse
all'acquisto di titoli "sicuri", nondimeno egli potrà far accertare
l'invalidità del relativo acquisto ove l'intermediario (ad esempio la
banca proponente) abbia provveduto ad eseguire l'ordine "senza aver
fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi
e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui
conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di
investimento e disinvestimento", come prescritto dal T.u.f. e relativo
regolamento di attuazione. E' interessante osservare, peraltro, che in
ossequio all'art. 23, VI° comma, T.u.f., anche in tale sede
processuale, "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver
agito con la specifica diligenza richiesta". b) Violazione dell'art.
30, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 36, Regolamento Consob n.
11.552/1998 Il I° comma dell'art. 30 T.u.f. prevede l'ipotesi delle
c.d. "offerte fuori sede", intendendo per esse la promozione e il
collocamento presso il pubblico: "a) di strumenti finanziari in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il
servizio". Dette offerte possono essere effettuate anche dalla banche,
purché esse siano state preventivamente autorizzate allo svolgimento
del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c) nell'ipotesi in
cui l'offerta abbia ad oggetto servizi prestati da altri intermediari.
Il VI° dell'art. 30 T.u.f., inoltre, letteralmente sancisce che
"L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o
di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero
collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata
di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il
proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario
o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o
formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si
applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a
distanza ai sensi dell'articolo 32". S'aggiunga, così come prescrive
il successivo comma VII, che "L'omessa indicazione della facoltà di
recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi
contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente". Avv. Marco
Moglia
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